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Il nuovo regolamento dell’Ue obbliga le aziende a contrastare la deforestazione

A partire dal 30 dicembre 2025 entrerà in vigore il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation, reg. UE 2023/1115) per tutte le grandi imprese dell’Unione europea. Dal 30 giugno 2026 le medie e piccole imprese dovranno adeguarsi agli stessi obblighi. Il regolamento ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della deforestazione e del degrado forestale a livello globale, rafforzando la sostenibilità delle filiere di approvvigionamento. Sono oltre 200 mila le imprese europee coinvolte dai nuovi adempimenti in materia di deforestazione.

Il meccanismo si applicherà a una serie di materie prime come la soia, l’olio di palma, la carne bovina, il legno, la gomma, il cacao e il caffè, nonché ai prodotti fabbricati od ottenuti partendo da esse (per esempio, tutti i prodotti derivati del legno, identificati con un preciso codice di classificazione doganale). Tali prodotti potranno essere importati o immessi sul mercato UE solo se fabbricati o ottenuti senza contribuire a fenomeni di deforestazione.

Gli operatori dovranno dimostrare, attraverso un processo di due diligence, che i beni non provengono da terreni deforestati o degradati. A tal fine le imprese dovranno raccogliere informazioni dettagliate sulla provenienza delle materie prime, la descrizione completa dei prodotti, la geolocalizzazione precisa dei terreni di produzione, il nome comune e la denominazione scientifica della specie vegetale o animale interessate.

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21 Ottobre 2025

Sarà necessario inoltre indicare informazioni, dati e documenti essenziali per dimostrare la conformità dei prodotti alla legislazione del Paese di produzione, provando che siano stati ottenuti senza contribuire al degrado delle foreste o all’uso di terreni deforestati.

L’Articolo 8 del regolamento, che disciplina l’aspetto più critico dal punto di vista degli operatori, stabilisce che le aziende possono immettere sul mercato solo prodotti per cui, all’esito di una scrupolosa dichiarazione di due diligence, si possa dimostrare un rischio ambientale nullo o trascurabile, pena il divieto di commercializzazione.

Nonostante l’imminente entrata in vigore delle nuove norme, solo il 20% delle imprese coinvolte (in Italia 4 mila su 20 mila) si sono attivate per ottemperare alle prescrizioni previste e per prepararsi alle conseguenze che la mancata conformità potrebbe comportare. Il regolamento stabilisce un sistema a tre livelli di rischio, basso, standard e alto, basato su una valutazione oggettiva della Commissione europea, che tiene conto di tasso di deforestazione, degrado forestale, espansione agricola e produzione delle materie prime.

La Commissione europea, in data 21 maggio 2025, ha pubblicato le prime liste ufficiali di Paesi ad alto e basso rischio deforestazione. Il criterio di selezione utilizzato dalla Commissione colloca tra i Paesi ad alto rischio quelli nei quali risulta impossibile condurre controlli efficaci lungo la filiera produttiva. I Paesi non indicati in nessuna delle due liste automaticamente sono considerati come a rischio “standard”.

Nella lista di Paesi ad alto rischio figurano Bielorussia, Corea del Nord, Myanmar e Russia. Occorre evidenziare come tutti e quattro i Paesi siano attualmente soggetti a sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell’Unione Europea. Non figurano nelle liste pubblicate dalla Commissione Ue Indonesia e Malesia, al momento coinvolte in negoziati commerciali con l’Unione, nonché i principali Paesi del Mercosur, tra cui Argentina e Brasile. Tali Paesi, pertanto, rientrano per esclusione, automaticamente tra quelli a rischio standard. Infine, Filippine, Thailandia, Cina, India, Regno Unito e Stati Uniti sono stati collocati nella categoria di Paesi a basso rischio.

In relazione ai prodotti originari dei Paesi “a basso rischio”, gli operatori saranno autorizzati a produrre una due diligence semplificata, poiché esonerati dall’obbligo di valutazione del rischio. Per i prodotti provenienti dai Paesi “ad alto rischio”, sarà, invece, sempre necessario condurre una valutazione attenta e adottare adeguate misure di mitigazione per ridurre i rischi prima di immettere i prodotti interessati sul mercato.

Il Regolamento EUDR è un passaggio fondamentale nel percorso europeo verso una transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con i principi della Dichiarazione ONU sull’ambiente di Rio 1992. Le imprese sono chiamate ad agire con responsabilità, implementando sistemi di tracciabilità e valutazione dei rischi lungo l’intera catena di fornitura, al fine di garantire che i prodotti immessi nel mercato europeo siano davvero a deforestazione zero.


Fonte: http://www.repubblica.it/rss/ambiente/rss2.0.xml


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