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Fotovoltaici nei centri storici: le nuove regole


Stop ai dinieghi della Soprintendenza ai pannelli sui tetti nel centro storico per ragioni estetiche generiche. Stop ai veti dei regolamenti comunali per questioni “di principio”. Dall’11 dicembre 2025 i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici sono di fatto liberalizzati anche nelle zone A, i centri storici vincolati. Le novità grazie alla combinazione delle norme del decreto legislativo 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) in vigore dall’11 dicembre, con quelle del decreto 175/2025 sulle aree idonee, in vigore dal 25 novembre scorso, che hanno in parte riscritto il Testo Unico. Insieme rimuovono vincoli e divieti comunali in quanto i tetti diventano “aree idonee”, ossia aree nelle quali i pannelli solari possono essere installati per garantire il rispetto dei vicoli europei in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

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Vincoli urbanistici e risposte negative

Fino al 10 dicembre chi voleva installare pannelli fotovoltaici su un edificio in centro storico si scontrava con i regolamenti comunali che vietavano genericamente l’installazione di pannelli nelle zone A, oppure imponevano prescrizioni talmente stringenti da rendere di fatto impossibile l’intervento, e con il vincolo paesaggistico, in quanto nelle aree sottoposte a tutela (i centri storici lo sono quasi sempre), serviva l’autorizzazione della Soprintendenza. Esisteva sì una norma che in teoria escludeva l’autorizzazione paesaggistica per i pannelli sui tetti, ma solo se rispettavano requisiti tecnici molto stringenti, così da renderli a basso impatto ambientale: integrazione architettonica, invisibilità dalla strada, stessa inclinazione della falda. Bastava che un pannello fosse visibile o non perfettamente complanare per far scattare la necessità dell’autorizzazione con il parere vincolante della Soprintendenza. Ora invece cambia tutto.

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Anche i tetti ora sono “aree idonee”

Con le nuove norme introdotte al Testo Unico sulle Rinnovabili le coperture degli edifici e le relative superfici esterne pertinenziali diventano “aree idonee” all’installazione dei pannello, e gli interventi che ricadono in aree idonee si considerano sempre “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”. In pratica: un regolamento comunale non può più vietare i pannelli sui tetti, nemmeno in zona A, in quanto per legge il tetto è sempre classificato tra le aree idonee, qualunque sia la localizzazione dell’edificio. E non solo. La realizzazione di interventi in aree idonee “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica”: l’autorità competente – cioè la Soprintendenza – quando è necessario si esprime con “parere obbligatorio e non vincolante”. Quindi la Soprintendenza va comunque consultata per gli interventi nei centri storici diversi da quelli a basso impatto ambientale, ma anche in caso di parere negativo i pannelli si possono installare, in quanto il Comune non può più accampare divieti generici.

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Le eccezioni per i beni culturali singolarmente tutelati

Il regime di liberalizzazione ha un solo limite, quello degli immobili tutelati, ossia beni con un vincolo di tutela diretta e specifica: un palazzo storico notificato, un monumento, un edificio con decreto di vincolo individuale. Per questi immobili il procedimento per ottenere l’autorizzazione resta soggetto alle regole ordinarie e il parere della Soprintendenza resta vincolante. Quindi in concreto: se l’edificio non ha un vincolo diretto come bene culturale, ma solo un vincolo paesaggistico d’insieme (centro storico), il parere della Soprintendenza va richiesto ma non può bloccare l’autorizzazione e il Comune non può invocare il regolamento comunale per vietare genericamente i pannelli in zona A.


Fonte: http://www.repubblica.it/rss/ambiente/rss2.0.xml

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