Ultimi mesi per avviare interventi di risparmio energetico senza tener conto dei nuovi obblighi imposti dalla Ue. Chi avvia i lavori dal 3 agosto prossimo, infatti, dovrà rispettare le regole del decreto legislativo 5/2026 che recepisce la Direttiva europea RED III e allarga in modo significativo il perimetro per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. In questo caso gli obblighi, finora previsti solo per le nuove costruzioni, si ampliano anche alle ristrutturazioni e alla sostituzione degli impianti termici. La nuova Direttiva stabilisce poi il divieto di incentivi fiscali per passare dal gas al pellet.
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Obiettivi e regole
La Direttiva RED III fissa al 39,4% l’obiettivo nazionale di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo da raggiungere entro il 2030, mentre per gli edifici l’obiettivo indicativo di copertura da fonti rinnovabili sale al 40,1%. Fino all’inizio di agosto l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili riguarda solo gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Poi le cose cambiano per quanto riguarda gli obbiettivi: gli edifici nuovi devono garantire la copertura del 60% dei consumi previsti per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva con impianti a fonti rinnovabili. Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello la percentuale è fissata al 40%. Nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello e di sostituzione dell’impianto termico, invece, il target è la copertura del 15% dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva. Lo stesso obbiettivo minimo deve essere raggiunto quando si sostituisce il solo impianto di riscaldamento.
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Le tipologie di lavori interessati
Nel caso delle ristrutturazioni la differenza tra primo e secondo livello dipende da quanta parte dell’involucro si tocca: si parla di ristrutturazione di primo livello quando l’intervento coinvolge più del 50% della superficie complessiva e include anche la ristrutturazione dell’impianto termico. Si parla invece di ristrutturazione di secondo livello quando l’intervento varia tra il 25% e il 50% della superficie e si interviene anche sull’impianto. Chi ha in programma interventi di questo tipo, dunque dovrà valutare l’integrazione di FER (ad esempio, impianti solari termici o pompe di calore).
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Stop agli incentivi fiscali per chi passa dal gas al pellet
Nel caso di intervento solo sulle caldaie, peraltro, poiché le caldaie a condensazione sono escluse da qualsiasi incentivo dal 2025, chi sceglie oggi il sistema ibrido factory-made — combinazione di caldaia a condensazione e pompa di calore certificata come prodotto unico — deve verificare con attenzione la dichiarazione del produttore. Per i modelli di nuova generazione, infatti, la percentuale minima di energia rinnovabile richiesta dovrebbe essere rispettata automaticamente in quanto l’impianto privilegia la funzione della pompa di calore rispetto al gas. Altrimenti ovviamente si può optare per il passaggio al solo riscaldamento elettrico. In ogni caso con l’entrata in vigore della nuova direttiva per chi intende richiedere incentivi fiscali non è più ammessa la sostituzione dell’impianto a gas con una caldaia a pellet.
Deroga solo per impossibilità certificata
Prevista comunque una deroga ai nuovi obblighi: se il progettista attesta nella relazione tecnica che il rispetto dell’obbligo è tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente, l’obbligo cade. È una novità rispetto alla norma precedente, che ammetteva solo l’impossibilità tecnica. Non è però una scappatoia: la valutazione deve essere documentata, esaminando tutte le opzioni tecnologiche disponibili, e va inserita nella relazione obbligatoria per la regolarità edilizia.
Fonte: http://www.repubblica.it/rss/ambiente/rss2.0.xml

