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E se per la transizione energetica servisse una modifica della Costituzione?


E se la gracilità energetica dell’Italia fosse una questione di Costituzione? Il ritardo accumulato dal nostro Paese nel puntare sulle fonti rinnovabili è certamente riconducibile a una volontà politica intermittente, ma ha anche a che fare con la riscrittura, avvenuta ormai un quarto di secolo fa, di una parte della Carta fondamentale. Per provare infatti a capire chi è che decide sull’energia in Italia, se lo Stato o le Regioni occorre andare a rileggere l’articolo 117 della Costituzione: da quando, 25 anni fa, fu varata la riforma del Titolo V, esso include tra le “materie di legislazione concorrente quelle relative a… produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Dunque lo Stato centrale stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni emanano le normative di dettaglio.

L’editoriale

Una Carta rinnovabile

Nel caso dell’energia non sempre ha funzionato. Anzi c’è chi attribuisce proprio alla riforma del Titolo V della Costituzione lo stallo delle fonti rinnovabili, tanto da invocare una “controriforma” che ripristini la competenza “esclusiva” dello Stato sull’energia. Di sicuro la “concorrenza” tra Stato e Regioni ha innescato una serie di conflitti istituzionali che spesso hanno richiesto un pronunciamento della Corte Costituzionale. Lo scorso 23 luglio, per esempio, è stata depositata la sentenza 144/2026 con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo il provvedimento (del 6 novembre 2025) della Regione Sardegna che sospendeva i procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

Secondo i giudici della suprema Corte, la disposizione sarda, contro cui aveva fatto ricorso la presidenza del Consiglio, avrebbe introdotto di fatto una moratoria incompatibile con il principio della massima diffusione degli impianti rinnovabili e violato i principi di uguaglianza e ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione. Altro percorso a ostacoli (e carte bollate) per il “decreto interministeriale sulle aree idonee” (alla costruzione di impianti rinnovabili): il decreto varato il 21 giugno 2024 nel maggio dell’anno successivo viene bocciato dal Tar del Lazio perché conferirebbe troppo potere alle Regioni nell’individuazione delle aree, ma passa ancora un anno e il 30 luglio scorso il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso iniziale, ripristinando il decreto nella sua versione originale.

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Sono solo gli ultimi esempi di un conflitto di competenze che, ritardando la transizione energetica in Italia, ci rende più vulnerabili agli shock energetici e paralizza le imprese del settore che non hanno certezze sugli iter autorizzativi. Che la riforma del Titolo V potesse avere effetti nefasti sulla sicurezza energetica nazionale lo aveva suggerito in tempi non sospetti Carlo Scarpa, professore di economia e politica industriale all’Università di Brescia. Nell’agosto del 2002, a pochi mesi dunque dalla riscrittura dell’articolo 117 della Costituzione, pubblicò una sorta di appello alla politica, “Titolo V e politica energetica: per favore, riformiamo la riforma”.

Il professor Scarpa avvertiva che l’architettura immaginata era “del tutto irrazionale, sia nella trasmissione dell’energia – ove le esigenze di coordinamento sovranazionale dovrebbero essere prevalenti – sia nella sua produzione, ove le preoccupazioni ambientali locali avrebbero potuto limitare l’offerta di energia elevandone il costo”.

“Fu una riforma fatta troppo in fretta e il mondo imprenditoriale quasi non ci fece caso”, commenta oggi Scarpa. “All’epoca la questione della sicurezza energetica non era così sentita. Oggi, con le crisi ucraina e mediorientale, finalmente si è capito quanto la questione sia importante”.

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In realtà la questione era già riaffiorata a livello governativo nel 2014, 13 anni dopo la riforma: l’esecutivo guidato da Matteo Renzi propose un disegno di legge costituzionale che, tra l’altro, avrebbe riportato “produzione, distribuzione e trasporto nazionali dell’energia” tra le materie di esclusiva competenza statale. Ma il referendum del 2016 bocciò il disegno di legge e il conflitto Stato-Regioni sull’energia rimase un argomento per accademici.

Nel 2024 gli dedica uno studio approfondito Matteo Battistelli, giovane giurista dell’Università di Teramo. “Rispetto ad altri Paesi, in Italia la normativa non è chiara sulle competenze, non si sa chi fa cosa”, spiega Battistelli. “In Germania, per esempio, le leggi sulle fonti rinnovabili sono molto più esplicite, così che i cittadini partecipano alla transizione ecologica senza spaventarsi di fronte alle difficoltà. Da noi invece, soprattutto dopo la riforma del Titolo V, la mancanza di confini alle competenze di Stato e Regioni ha creato prevedibili conflitti“.

Come se ne esce? “Ci vorrebbe un ravvedimento operoso”, suggerisce il professor Scarpa. “Non sono un costituzionalista, ma temo che si debba rimettere mano alla Carta. Aver inserito la produzione di energia tra le materie concorrenti è stato il vero problema: solo eliminando quel passaggio con una nuova riforma del Titolo V si potrà fare chiarezza ed evitare nuovi conflitti tra istituzioni”.


Fonte: http://www.repubblica.it/rss/ambiente/rss2.0.xml

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